Il minorenne si è rivolto ad Arnone Studio Legale che è riuscito a farlo uscire indenne con sentenza di non luogo a procedere per irrelvanza del fatto, con conseguenze di fatto identiche all’assoluzione anche se non si è passati per il dibattimento penale.
Non si è reso necessario infatti neppure fare una valutazione nel merito, anche se il minore contestava la ricostruzione dell’episodio e la persona offesa (maggiorenne) richiedeva la prosecuzione del giudizio, dal momento si è riusciti a far applicare l’art. 27 d.p.R. 448/1988 che introduce nell’ordinamento di giustizia minorile l’istituto dell’irrilevanza del fatto.
La declaratoria di irrilevanza del fatto può essere pronunciata, in ossequio al dato letterale, durante l’indagine preliminare e ad esito dell’udienza preliminare. La declaratoria di irrilevanza del fatto pronunciata in queste due fasi deve essere, secondo la linea esegetica prevalente, preceduta dal consenso del minore alla definizione anticipata del processo. Un tale esito può anche concludere il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, anche la fase dibattimentale.
Si tratta di un istituto che permette di perseguire due differenti finalità: da un lato rende possibile concentrare l’attenzione sulla personalità del minore, realizzando sia il principio di minima offensività sia il principio di adeguatezza, sancito dall’art. 1 d.p.R. 448/1988; dall’altro lato persegue una finalità deflattiva nella misura in cui permette di estromettere dal circuito penale quei fatti di reato che si caratterizzano per una scarsa offensività ed allarme sociale e posso, in estrema sintesi, definirsi come reati bagatellari.