Lesione della Legittima e Azioni di Tutela
1. Introduzione La successione ereditaria è regolata dal Codice Civile italiano, che garantisce ai legittimari una quota minima dell’eredità, nota come “quota di legittima”. La lesione della legittima si verifica quando il defunto dispone del proprio patrimonio in modo da ridurre o escludere i diritti spettanti ai legittimari. In questi casi, la legge prevede specifiche azioni di tutela.
2. Chi Sono i Legittimari? I legittimari, tutelati dall’articolo 536 c.c., sono:
- Il coniuge;
- I figli (o i loro discendenti in caso di premorienza);
- In assenza di figli, gli ascendenti del defunto.
3. La Lesione della Legittima La legittima può essere lesa attraverso:
- Disposizioni testamentarie che attribuiscono a soggetti estranei o ad altri eredi più di quanto consentito dalla legge;
- Donazioni effettuate in vita dal de cuius che riducono il patrimonio disponibile.
4. Azioni di Tutela del Legittimario I legittimari possono agire per ottenere la reintegrazione della loro quota mediante le seguenti azioni:
- Azione di Riduzione (art. 553 c.c.): consente di impugnare disposizioni testamentarie o donazioni che ledano la legittima, riportando l’asse ereditario nelle quote di legge.
- Azione di Restituzione (art. 561 c.c.): se i beni donati non sono più nel patrimonio dell’erede o del legatario, il legittimario può agire contro i terzi acquirenti.
5. Termini di Prescrizione L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione, mentre l’azione di restituzione contro terzi acquirenti si prescrive in 20 anni dalla donazione.
6. Conclusioni La tutela dei legittimari è un principio cardine del diritto successorio italiano. Chi ritiene di essere stato leso nei propri diritti ereditari può agire in giudizio per ottenere la reintegrazione della propria quota, rispettando i termini e le procedure previsti dalla legge.