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IL MOSTRO DEI SOGNI SOTTO PROCESSO: COSA RISCHIEREBBE FREDDY KRUEGER IN ITALIA?

Se Freddy Krueger fosse processato secondo il Codice Penale Italiano, le sue condotte – pur avvenendo in un contesto sovrannaturale – configurerebbero diversi reati gravissimi. Facciamo una rapida “traduzione” giuridica:


  1. Omicidio volontario pluriaggravato (art. 575, 576 c.p.)

Freddy uccide numerose vittime con premeditazione e crudeltà, spesso minori. Si configura l’omicidio aggravato:

Art. 576 n. 1, 3, 4, 5 (per crudeltà, minorenni, premeditazione, più delitti)

Pena: ergastolo.


  1. Tortura (art. 613-bis c.p.)

Le vittime subiscono gravi sofferenze fisiche e psichiche, spesso protratte nel tempo.

Pena: da 4 a 10 anni, aggravata se la vittima è minore o se la condotta porta alla morte (ergastolo).


  1. Stalking (art. 612-bis c.p.)

Alcune condotte reiterate (prima dell’uccisione) configurano atti persecutori.

Pena: da 1 a 6 anni e 6 mesi, ma assorbita nei reati più gravi.


  1. Violazione di domicilio (art. 614 c.p.)

Se consideriamo l’ingresso nei sogni come violazione della “sfera privata”, potrebbe avere valore simbolico.

Pena: fino a 3 anni, ma giuridicamente forzata.


Pena complessiva (valutazione realistica)

Vista la pluralità di omicidi aggravati:
Ergastolo, probabilmente ergastolo ostativo (es. art. 4-bis ord. pen.), senza benefici.


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