DECRETO CORONA VIRUS: LE MISURE DA RISPETTARE
Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:
- il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
- la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Dpcm 23 febbraio 2020
In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Dpcm individua i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del decreto-legge 6/2020 e ad integrazione di quanto già disposto nelle adottate dal Ministro della salute d’intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020:
- Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
- Veneto: Vo’.
Il Dpcm inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus potranno ricorrere alla modalità di lavoro agile in via automatica. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, e quindi all’esterno dei locali aziendali, per evitare il più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020
Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus individuati dall’allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020.. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.